AGGIORNAMENTO: LE CONSEGUENZE DELLA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA “LEGGE MADIA” SUL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

La Corte costituzionale, con la sent. n. 251/2016, ha dichiarato incostituzionale la l. n. 124/2015, ossia la legge con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad approvare una serie di decreti di riordino della pubblica amministrazione, fra i quali anche il d.lg. 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato in G.U. 8 settembre 2016, n. 210, in vigore dal 23 settembre 2016 (il “Decreto Partecipate”), ampiamente esaminato in una precedente newsletter.
Dalla sentenza non deriva automaticamente l’illegittimità dei decreti approvati: anzi, la Corte costituzionale ha espressamente precisato (risollevando il tema teorico della possibilità di regolare gli effetti delle proprie pronunce) che l’incostituzionalità della legge non si estende “alle relative disposizioni attuative”.
Tuttavia, la legge è stata dichiarata illegittima proprio in ragione di una criticità che la Corte ha rilevato nelle regole sul procedimento di approvazione dei decreti attuativi: secondo la Corte, i decreti avrebbero dovuto essere approvati previa “intesa” con le Regioni, non essendo sufficiente la previsione di un semplice parere.
Nella sostanza, quindi, si hanno decreti approvati secondo un procedimento diverso da quello che la Corte ritiene sarebbe stato necessario.
Per comprendere le conseguenze di questa decisione va considerato che essa è contenuta in una sentenza c.d. “manipolativa sostitutiva”: una decisione con cui la Corte (ricorrendo a una tecnica non prevista espressamente, ma in uso ormai da decenni) non rimuove la norma, ma la integra con una disposizione diversa da quella che originariamente conteneva, allo scopo di modificarla nella parte in cui era incostituzionale.
La conseguenza è quindi che le previsioni della l. n. 124/2015 non cessano di produrre effetti, ma dispongono qualcosa di diverso (ossia: che i decreti attuativi vanno approvati previa intesa, anziché previo parere).
Va inoltre ricordato che, ai sensi della disciplina sulla Corte costituzionale, le norme dichiarate illegittime non possono più venire applicate dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta delle sentenze d’illegittimità.
Stando così le cose, va osservato che i decreti già entrati in vigore (come Decreto Partecipate) non risentono di per sé della pronuncia: essi, infatti, sono stati approvati in un momento nel quale le regole di approvazione erano quelle originariamente stabilite dalla l. n. 124/2015, e poiché quelle regole – per effetto della pronuncia della Corte – non possono essere più applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, non si dovrebbero avere conseguenze sui decreti approvati in passato.
E’ vero che – se questa è la soluzione giuridicamente sostenibile – resta anche un nodo politico, poiché lasciare inalterata l’efficacia di norme approvate secondo un procedimento dichiarato incostituzionale pone certamente in discussione (oltre che la coerenza dell’ordinamento) i rapporti fra Governo, Regioni e Corte costituzionale.
Tuttavia, va anche ricordato che un decreto legislativo ormai in vigore (come il Decreto Partecipate) potrebbe essere eliminato, o sostituito, soltanto da un’ulteriore dichiarazione di incostituzionalità espressa (che la Corte non dà per scontata, chiarendo nella sentenza che, ove i decreti fossero impugnati, “si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali”) oppure per effetto dell’abrogazione da parte di un provvedimento successivo (e, in questo caso, occorrerebbe che il Governo approvasse un nuovo decreto sulle partecipate, anche dal contenuto identico al precedente, seguendo il procedimento indicato dalla Corte costituzionale: un percorso formalmente ineccepibile, ma nella sostanza non facilmente realizzabile, anche perché la delega conferita con la l. n. 124/2015 è ormai scaduta).
In sintesi, quindi, la dichiarazione di illegittimità della “legge Madia” non ha un effetto automatico e immediato sul Decreto Partecipate, anche se – laddove il decreto fosse oggetto di una distinta questione di illegittimità costituzionale, e quindi la Corte fosse chiamata a pronunciarsi su di esso – potrebbe verosimilmente aversi una dichiarazione di illegittimità anche del Decreto Partecipate (sempre che la Corte accerti “l’effettiva lesione delle competenze regionali”).